Il caso del rapporto tra Fondazioni di partecipazione e comune

Un sindaco ha chiesto se è possibile costituire una fondazione di partecipazione, senza scopo di lucro, per la valorizzazione di una foresta che ricade nel territorio comunale, e se la stessa debba ritenersi assoggettata alla normativa pubblicistica

I magistrati contabili del Friuli Venezia Giulia, con la deliberazione 22/2019 hanno ribadito, confermando l’orientamento giurisprudenziale precedente, che gli enti locali possono costituire fondazioni di partecipazione, a patto che la costituzione e il finanziamento di tali enti non depauperi il patrimonio comunale e che i fondi pubblici siano correttamente utilizzati.

La Corte dei Conti ha ricordato che la fondazione di partecipazione può rappresentare uno strumento attuativo del parternariato pubblico-privato, volto a favorire un differente rapporto tra la spesa pubblica e quella privata.
I magistrati contabili, infatti, hanno ricordato che, nel caso in cui l’Ente scegliesse di costituire una Fondazione di partecipazione, il provvedimento di costituzione dovrà indicare le ragioni di interesse pubblico sottostanti, gli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza nonché di buon andamento e gli impatti economici, patrimoniali e gestionali che si avranno sul bilancio dell’Ente locale (Corte dei Conti, Sez. Reg.Contr. Basilicata, del. n. 52/2017).

Gli stessi hanno inoltre chiarito che le fondazioni di partecipazione sono tenute ad osservare la normativa delle procedure ad evidenza pubblica, propria delle P.A., per effetto del combinato disposto dalla normativa europea e nazionale. Pertanto, gli enti locali possono costituire fondazioni di partecipazione, a patto che quest’ultime non depauperino il patrimonio comunale in considerazione dell’utilità che esse producono, rispetto ai fini istituzionali della P.A., e a patto che i fondi pubblici siano correttamente utilizzati.

In particolare si osserva che la Sezione regionale della Lombardia, con deliberazione n. 232/2013, così scrive: “Le fondazioni, come riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale, hanno natura privata e sono espressione organizzativa delle libertà sociali, costituendo i cosiddetti corpi intermedi, collocati fra Stato e mercato, che trovano nel principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all’ultimo comma dell’art. 118 della Costituzione, un preciso presidio rispetto all’intervento pubblico (Corte costituzionale 28 settembre 2003, n. 300 e n. 301)”.
La decisione di costituire la Fondazione necessita quindi di un provvedimento della Pubblica Amministrazione che deve essere motivato, con espressa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto che hanno portato alla decisione (art. 3 L. 241/90); occorre tener conto delle ragioni di
pubblico interesse che portano alla costituzione del nuovo soggetto, con obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza e di buon andamento, verificando gli impatti economici, patrimoniali e gestionali sul bilancio dell’Ente locale.

La costituzione di nuove Fondazioni è un procedimento amministrativo, con una fase istruttoria in cui vengono prospettate le varie soluzioni giuridiche possibili ed una fase propriamente decisionale di competenza dell’Organo dell’Ente a ciò preposto (in questo caso il Consiglio Comunale).

La Fondazione di partecipazione rappresenta quindi uno strumento per regolamentare il partenariato pubblico-privato, e trattandosi di un negozio giuridico a struttura aperta, è necessario valutare la struttura e le regole di funzionamento contenute nello Statuto dell’organismo e l‘impatto economico-finanziario che lo stesso ha per l’Ente locale.
La giurisprudenza della Corte dei conti (ved. delib. n. 81/2013 Sez. reg.le Liguria, n. 151/2013 Sez. reg.le Lazio, n. 5/2014 Sez. reg.le Toscana, n. 52/2017 Sez. reg.le Basilicata) ritiene che, affinché un privato possa rientrare nel settore pubblicistico, siano indispensabili alcune condizioni:

  • la Fondazione di partecipazione deve essere dotata di personalità giuridica;
  • deve essere istituita per soddisfare esigenze generali, aventi finalità non lucrative;
  • deve essere finanziata in modo maggioritario da organismi di diritto pubblico e/o l’Organo di amministrazione o vigilanza sia designato in maggioranza da un Ente pubblico

L’inevitabile immobilizzazione di risorse che consegue all’assunzione di partecipazioni in enti di natura privatistica, con sottrazione delle stesse ad altri utilizzi, implica un’attenta valutazione da parte dell’ente, che potrà formare oggetto di verifica, da parte della Corte di Contri di Conti, in sede di controllo finanziario sul bilancio e sul rendiconto annuale di gestione.
La giurisprudenza consolidata delle Sezioni regionali della Corte di Conti sottolinea ancora che le Fondazioni di partecipazione sono tenute ad osservare le procedure di evidenza pubblica proprie delle Pubbliche Amministrazioni.

In conclusione l’Ente locale, in aderenza ai principi di contabilità pubblica, dovrà verificare che dal finanziamento non risulti un depauperamento del patrimonio comunale in considerazione all’utilità che l’Ente ha rispetto ai propri fini istituzionali ed a quella che l’Ente stesso e la collettività ricevono dallo svolgimento dell’attività di promozione e valorizzazione del territorio. Corrette cautele dovranno essere adottate dal Comune in relazione all’ utilizzo dei fondi pubblici, al fine di permetterne un controllo efficace.